NOTAI ED AVVOCATI

di Antonio De Cillia

Dall'Alto Medio Evo, per molti secoli la cultura fu prerogativa quasi esclusiva della Chiesa: tra i laici ben pochi sapevano leggere e scrivere. II prevalere delle classi egemoni germaniche aveva imposto la propria mentalità giuridica basata sulla tradizione, sulla consuetudine, sulla ritualizzazione.
Il diritto romano, però, a poco a poco, riprese piede con la sua solida razionalità.
Si sentì il bisogno di fissare le decisioni sulla carta, in un documento che rimanesse a testimoniare nel tempo una donazione, un privilegio, una qualsiasi transazione personale o collettiva.
I notai furono gli estensori e i depositari di questi documenti. Essi erano di nomina regia e quindi la loro posizione era di grande prestigio: per di più i loro rogiti erano sempre ulteriormente avvalorati dalla presenza di alcuni testimoni, in omaggio ai costumi dell'epoca che davano alla testimonianza personale il massimo valore. Si può dire senza tema di sbagliare che i notai furono i primi "professionisti" che, al di fuori delle Corti e delle Abbazie, prestassero servizio anche nei piccoli paesi e a loro si deve se ancora oggi possiamo esplorare piccole e grandi vicende di mondi oramai seppelliti dalla polvere del tempo. Ritornando al nostro Contado, troviamo un documento del 13 giugno 1734, ove il Capitanio lamentava che la "poca attentione in passato praticata nella gelosa materia delle scritture dei Nodari morti in questo Contado, ha partorito l'abuso che quasi tutto sia, contro il disposto delle Leggi e con pregiudizio di questi sudditi, o smarito o trasportato fuori della giurisdizione", mentre invece dovrebbe essere consegnato dagli eredi alla Cancelleria.
Il 29 aprile 1746 il Co:Giovanni ordinava a tutti i Notai abitanti nel Contado di esibire in cancelleria tutti i loro Atti "riguardanti le Persone o Beni" del Contado, con un inventario "per esserle poi il tutto restituito dopo l'opportuna ispezione, che da Noi sarà fatta fare; in pena di Ducati 100".
Ho trovato anche un elenco dei Notai abitanti nei nostri paesi nel 1753.
A Nespoledo ce n'era addirittura sei: Carlo Tosone, Gioseffo Rigo, Piero Basso, Giobatta Saccomano, Gerardo Basso, Giorgio Bes.
A Lestizza solo due: Giacomo Venzone, Gerardo Comuzzo.
La Repubblica Veneta, che fin dal secolo precedente si era assunta la prerogativa della nomina dei notai, aveva loro prescritto "opportune providenze alla legittimità de' Contratti, a protezione specialmente a quelle Persone, che incapaci per se stesse di poter operare, e decidere de' loro averi, hanno bisogno di assistenza, onde non si possa neppur con l'abusato pretesto di far estendere i loro Contratti in Atti Notarili, dar a questi Contratti sussistenza alcuna legale, perché contrarj ad ogni buona equità et odiosi alle Leggi stesse".
Oltre a preoccuparsi delle legittimità dei contratti, talvolta i notai venivano anche obbligati curiosamente a "promuovere nell'animo dei Testatori (all'atto della formazione del loro Testamento) la caritatevole disposizione" di beneficare determinate Opere Pie.
Fu il caso dell'opera del "Religioso Filippo Renati, Fratello della Congregazione dell'Oratorio di Udine, a beneficio degli "Orfanelli e abbandonati Fanciulli della Città di Udine". In caso di buon esito della esortazione, i notai erano anche obbligati "di gratuitamente consegnare alle persone diretrici del detto Pio Luoco la Copia legalizzata del solo Capitolo riguardante il beneficio".
Nel 1775 Giombatta Tavano da Sclaunicco chiedeva "di essere creato Nodaro in detto loco" e, con la dichiarazione della Vicìnia che in paese non ne esistevano altri, la richiesta veniva inoltrata al Magistrato dei Conservatori ed Esecutori delle Leggi di Venezia.
Per quanto riguarda gli avvocati, abbiamo un proclama del Co:Mario in data 26 agosto 1768, che, dopo aver constatato che per un "dannoso abbuso, introdotto nel Giurisdizional Foro di Belgrado, le cause venghino dirette, e trattate, da chi senza titolo o privo delle necessarie condizioni, non può se non che rendere le Litti stesse lunghe e pericolose" inibiva di "esercitarsi nella Proffession di Causidico" chiunque non fosse dottore in legge o godesse di "specioso Decreto" suo, pena Ducati 50.
Il Cancelliere doveva tenere esposto uno speciale Catalogo "per universal cognizione" degli autorizzati che, comunque, sarebbero stati scelti solo dopo "l'Esame di due Proffessori Causidici". Il Capitanio poteva "approvare col titolo di Solicitatori o Intervenienti" alcune persone "la facoltà de' quali non si estenderà oltre l'informazione a' Causidici e lettura delle trattazioni".
Il 26 luglio 1770 il Co:Mario, abilitava all'esercizio dell'avvocatura nel Contado il Nob. Sig. Giuseppe Venzon da Lestizza, che aveva superato l'esame di fronte a tre avvocati.
Nel 1789, come da conferma dei Coo:Antonio e Girolamo, esercitavano nel Foro del Contado sette avvocati: Giuseppe Bini, Antonio Della Savia, Pascolo Cossio, Domenico Comuzzo, Giobatta Bulfoni,Domenico Zinuda, Giuseppe di Toni.