Accesso Civico
L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale
(disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33)
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza, che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.
Con decreto sindacale n. 1 del 26/03/2013 il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012.
Sulla base dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza.
Responsabile dell'accesso civico: dott. Nicola Gambino
Tel: 0432 768004 - Fax: 0432 761700
e-mail: segretario@comune.lestizza.ud.it
Documentazione
La richiesta può essere trasmessa attraverso uno specifico modulo e presentata:
- tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.lestizza.ud.it
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.lestizza@certgov.fvg.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della trasparenza del Comune di Lestizza, Via Roima, 1 – 33050 Lestizza(UD)
- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
La presentazione della richiesta deve essere sempre accompagnata dalla copia cartacea o dalla scansione digitale del documento di identità, fatta eccezione nel caso venga effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC)
REGISTRO DEGLI ACCESSI (Linee guida Anac Foia)
Art. 5 D.L.gs. 33/203 (in vigore dal 20 aprile 2013)
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Art. 43, comma 5, del D.Lgs. 33/2013
In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.