ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

*****Informazioni anno 2011**** 

Ai sensi del D.L. n. 93 del 27.05.2008, a decorrere dal 2008 E’ ESENTE da imposta l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze.

SONO ESENTI inoltre gli immobili parificati ad abitazione principale dall’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, nella fattispecie:

-      abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-      alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

-      abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado) anche se comproprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile stesso;

-      abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

NON SONO ESENTI le seguenti abitazioni principali:

-      abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

-      i fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).

-      unità abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal possessore agli affini (ad esempio: suocero/a, cognato/a) come precisato dalla Risoluzione n.1 D/F emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 4/3/2009.

Per queste unità abitative ed eventuali relative pertinenze il pagamento dell’imposta dovrà avvenire applicando le normali agevolazioni per l’abitazione principale consistenti nell’applicazione dell’aliquota del 4,5 per mille e la detrazione di €. 150,00.

ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2011:

· 4,5 per mille per le abitazioni principali e per le loro pertinenze e la detrazione di € 150,00.= per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che non rientra nell’esenzione statale;

· 5,5 per mille per i terreni agricoli, per i fabbricati di categoria C che non siano pertinenze dell'abitazione principale e per i fabbricati di categoria D;

· 7 per mille per tutti gli altri fabbricati inseriti in catasto nella categoria "A" e così chiamati "seconde case";

· 7 per mille per le aree edificabili;

VERSAMENTI:

A mezzo bollettino di conto corrente postale, indirizzato al Comune di Lestizza – Riscossione I.C.I. - Servizio Tesoreria c.c.p. n. 11167491 o tramite modello F24 presso tutti gli sportelli bancari, postali ed i professionisti abilitati.

PRIMA RATA entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. Il versamento in unica soluzione è ammesso solamente in occasione della prima rata

SECONDA RATA entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata

Non si farà luogo al pagamento unicamente nel caso che l'importo annuo da versare sia uguale o inferiore a € 2,07

 

 

 

*****Informazioni anno 2010**** 

Ai sensi del D.L. n. 93 del 27.05.2008, a decorrere dal 2008 E’ ESENTE da imposta l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze.

SONO ESENTI inoltre gli immobili parificati ad abitazione principale dall’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, nella fattispecie:

-      abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-      alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

-      abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado) anche se comproprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile stesso;

-      abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

NON SONO ESENTI le seguenti abitazioni principali:

-      abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

-      i fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).

-      unità abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal possessore agli affini (ad esempio: suocero/a, cognato/a) come precisato dalla Risoluzione n.1 D/F emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 4/3/2009.

Per queste unità abitative ed eventuali relative pertinenze il pagamento dell’imposta dovrà avvenire applicando le normali agevolazioni per l’abitazione principale consistenti nell’applicazione dell’aliquota del 4,5 per mille e la detrazione di €. 150,00.

ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2010:

· 4,5 per mille per le abitazioni principali e per le loro pertinenze e la detrazione di € 150,00.= per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che non rientra nell’esenzione statale;

· 5,5 per mille per i terreni agricoli, per i fabbricati di categoria C che non siano pertinenze dell'abitazione principale e per i fabbricati di categoria D;

· 7 per mille per tutti gli altri fabbricati inseriti in catasto nella categoria "A" e così chiamati "seconde case";

· 7 per mille per le aree edificabili;

VERSAMENTI:

A mezzo bollettino di conto corrente postale, indirizzato al Comune di Lestizza – Riscossione I.C.I. - Servizio Tesoreria c.c.p. n. 11167491 o tramite modello F24 presso tutti gli sportelli bancari, postali ed i professionisti abilitati.

PRIMA RATA entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. Il versamento in unica soluzione è ammesso solamente in occasione della prima rata

SECONDA RATA entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata

Non si farà luogo al pagamento unicamente nel caso che l'importo annuo da versare sia uguale o inferiore a € 2,07