Notizia

INFORMATIVA SALDO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) 2019

LUN - MER 9:30 - 12:30

La legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la nuova imposta unica comunale (IUC) che è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI).

L’IMU non si applica nei seguenti casi:

  • all’abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (alle quali si applica la relativa aliquota e detrazione e NON l’ulteriore detrazione per i figli prevista solo per il 2012 e 2013);
  • ad un’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio;
  • ai fabbricati rurali strumentali (categoria catastale D10 e categorie C2, C6 e C7 con annotazione di ruralità);
  • a un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanenteappartenente alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica), alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza), alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • alle abitazioni assimilate all’abitazione principale:
    si tratta delle unità immobiliari e delle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  • ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
     

Riduzione della base imponibile:

- del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio

- del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

- del 50% per le unità immobiliari e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore comodatario deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione;

- il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

- il comodante deve essere risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia con l’unica possibile eccezione dell’immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

- l’abitazione concessa in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Riduzione dell’imposta:

  • del 25% per gli immobili locati a canone concordato, previsti dall’art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 (articolo e comma che devono essere indicati nel contratto di locazione).

 

 

SI COMUNICA CHE IL COMUNE DI LESTIZZA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 30.03.2019 HA FISSATO LE ALIQUOTE IMU DI BASE.

ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL CALCOLO IMU 2019:

  1.  AREE FABBRICABILI: 8,1 PER MILLE - versamento esclusivamente in favore del Comune.
  2.  IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE “D”: 8,1 PER MILLE - versamento esclusivamente in favore dello Stato.
  3. ALTRI FABBRICATI (escluso punto B): 8,1 PER MILLE -versamento esclusivamente in favore del Comune.
  4. TERRENI AGRICOLI: 8,1 PER MILLE - versamento esclusivamente in favore del Comune
     
    BASE IMPONIBILE FABBRICATI: Rendita catastale x 1,05 X moltiplicatore

Rivalutazione

Moltiplicatore

Categoria catastale / altro

Rendita catastale X 1,05

X 160

Per categoria A (esclusa la A/10),

C/2, C/6 e C/7

Rendita catastale X 1,05

X 140

Per categoria B,

C/3, C/4 e C/5

Rendita catastale X 1,05

X 80

Per categoria A/10,

D5

Rendita catastale X 1,05

X 65

Per categoria D (escluso D/5)

Rendita catastale X 1,05

X 55

Per categoria C1

 

BASE IMPONIBILE AREE EDIFICABILI:

Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta. Il valore unitario minimo di riferimento al metro quadrato per l’anno 2019 è quello fissato con la deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 24.01.2019:

AREE EDIFICABILI A LESTIZZA CAPOLUOGO E FRAZIONE S.MARIA

ZONA A/A0 - 13,00 €/m²

ZONA B0 -  40,00 €/m²

ZONA B1 - 40,00 €/m²

ZONA B2 - 35,00 €/m²

ZONA B3 - 22,00 €/m²

ZONA B4 - 28,00 €/m²

ZONA C infrastrutturata - 49,00 €/m²

ZONA C non infrastrutturata - 18,00 €/m²

ZONE D3/D2.S - 17,00 €/m²

AREE EDIFICABILI A SCLAUNICCO, GALLERIANO, NESPOLEDO

ZONA A/A0 – 10,00 €/m²

ZONA B0 – 32,00 €/m²

ZONA B1 – 32,00 €/m²

ZONA B2 – 28,00 €/m²

ZONA B3 – 18,00 €/m²

ZONA B4 – 24,00 €/m²

ZONA C infrastrutturata – 32,00 €/m²

ZONA C non infrastrutturata – 14,00 €/m²

ZONE D3/D2.S – 14,00 €/m²

AREE EDIFICABILI A VILLACACCIA

ZONA A/A0 – 8,00 €/m²

ZONA B0 – 28,00 €/m²

ZONA B1 – 28,00 €/m²

ZONA B2 – 22,00 €/m²

ZONA B3 – 14,00 €/m²

ZONA B4 – 32,00 €/m²

ZONA C infrastrutturata – 32,00 €/m²

ZONA C non infrastrutturata – 14,00 €/m²

ZONE D3/D2.S – 11,00 €/m²

AREE D2/H2 infrastrutturate – 22,00 €/m²

AREE D2/H2 non infrastrutturate – 11,00 €/m²

 

 

BASE IMPONIBILE TERRENI: Reddito dominicale X 1,25 X moltiplicatore

Rivalutazione

Moltiplicatore

Tipologia contribuente

Reddito dominicale  X1,25

X 135

TUTTI (escluso coltivatori diretti e gli I.A.P. iscritti alla previdenza agricola)

 

VARIAZIONI COLTURALI AGEA:

Si invitano i contribuenti a verificare la rendita dei terreni agricoli di proprietà controllando eventuali variazioni effettuate dal catasto sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) dai soggetti interessati.

 

 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO:

Il pagamento del saldo, che va fatto a conguaglio per l’intero anno utilizzando le aliquote deliberate per l’anno 2019, deve essere effettuato con Modello F24 (pagabile in Banca o in Posta) o con apposito bollettino di conto corrente postale, sia per la parte di spettanza del Comune sia per la parte di competenza dello Stato, entro il giorno 16 DICEMBRE 2019

 

VERSAMENTO MINIMO: Il versamento è dovuto qualora l’imposta relativa all’intero anno sia pari o superiori ad Euro 12,00.

 

ARROTONDAMENTO:Ogni singolo tributo dovuto (ogni rigo del modello F24 o apposito bollettino di c.c.p.) va arrotondato all’Euro per difetto se la parte decimale è pari o inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore a tale valore.

 

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE per il versamento dell’acconto IMU a mezzo F24:

Codice Tributo

IMU

Destinatario

3914

Terreni

Comune

3916

Aree fabbricabili

Comune

3918

Altri fabbricati (diversi dalla categoria D)

Comune

3925

Altri fabbricati (fabbricati di categoria D)

Stato

 

Codice catastale del Comune di Lestizza da indicare sempre nella prima casella di ogni rigo: E553

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO:

 

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico in favore del Comune di Lestizza presso la Tesoreria Comunale: Banca Monte Paschi di Siena – Filiale di Lestizza, utilizzando il codice IBAN: IT04Z 01030 64420 000001209350

 

SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LESTIZZA ALL’INDIRIZZO WWW.COMUNE.LESTIZZA.UD.IT E’DISPONIBILE UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL’I.M.U. E PER STAMPARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA.

 

L’ufficio tributi rimane a disposizione per chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta municipale unica al seguente numero di telefono: 0432/7619363 e nella giornata di mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

 

Lestizza, 22/11/2019